Vantaggi fiscali
Con il decreto legge n. 35/2005 sono state varate nuove agevolazioni fiscali per chi vuole essere solidale con le ONLUS, le organizzazione non lucrative di utilità sociale. Questo decreto è stato convertito nella legge 80/05 e pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 111 del 14 maggio 2005. La nuova legge (80/05) a proposito della deducibilità delle donazioni delle persone fisiche (privati cittadini) e delle aziende (soggetti Ires) dispone:
Art. 14 “Le liberalità in denaro (…) erogate da persone fisiche o da enti soggetti all’imposta sul reddito delle società in favore di organizzazioni non lucrative di utilità sociale (….) sono deducibili dal reddito complessivo del soggetto erogatore nel limite del dieci per cento (10%) dello stesso, e comunque con un massimo di 70.000 euro annui”
PERSONE FISICHE
In alternativa al citato articolo, per le persone fisiche, rimangono valide le disposizioni previste dall’art. 15, comma 1 lettera i-bis del D.p.r. 917/86, secondo cui le persone fisiche possono detrarre dall’imposta lorda il 19% dell’importo donato, a favore delle Onlus fino a un massimo di 2.065,83 euro. Questo verrà sui redditi 2012 mentre per i redditi
2013 è stata aumentata al 24% e per i redditi 2014 arriverà al 26% (Legge 96 del 9 Luglio 2012).Per donazioni di importo maggiore, la detrazione sarà comunque calcolata sulla cifra massima di 2.065,83 euro (Ndr. la detrazione potrà quindi raggiungere un massimo di 392,51 euro e cioè il 19% di 2.065,83 €)
IMPRESE
In alternativa per i titolari di reddito d’impresa, “resta ferma la facoltà di applicare le disposizioni di cui all’art. 100, comma 2 lettera H del Testo unico delle imposte sui redditi ”, secondo cui sono deducibili le erogazioni liberali in denaro fino ad un importo massimo di 2.065,83 euro, mentre le donazioni superiori ai 2.065,83 euro possono essere dedotte nel limite del 2% del reddito di impresa dichiarato.
Un privato che ha reddito imponibile di 20.000 Euro e che effettua una donazione di 2.000 Euro ad una ONLUS può alternativamente: |