Change Onlus

Vantaggi fiscali

Con il decreto legge n. 35/2005 sono state varate nuove agevolazioni fiscali per chi vuole essere solidale con le ONLUS, le organizzazione non lucrative di utilità sociale. Questo decreto è stato convertito nella legge 80/05 e pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 111 del 14 maggio 2005. La nuova legge (80/05) a proposito della deducibilità delle donazioni delle persone fisiche (privati cittadini) e delle aziende (soggetti Ires) dispone:
Art. 14 “Le liberalità in denaro (…) erogate da persone fisiche o da enti soggetti all’imposta sul reddito delle società in favore di organizzazioni non lucrative di utilità sociale (….) sono deducibili dal reddito complessivo del soggetto erogatore nel limite del dieci per cento (10%) dello stesso, e comunque con un massimo di 70.000 euro annui”

 

PERSONE FISICHE

In alternativa al citato articolo, per le persone fisiche, rimangono valide le disposizioni previste dall’art. 15, comma 1 lettera i-bis del D.p.r. 917/86, secondo cui le persone fisiche possono detrarre dall’imposta lorda il 19% dell’importo donato, a favore delle Onlus fino a un massimo di 2.065,83 euro. Questo verrà sui redditi 2012 mentre per i redditi
2013 è stata aumentata al 24% e per i redditi 2014 arriverà al 26% (Legge 96 del 9 Luglio 2012).Per donazioni di importo maggiore, la detrazione sarà comunque calcolata sulla cifra massima di 2.065,83 euro (Ndr. la detrazione potrà quindi raggiungere un massimo di 392,51 euro e cioè il 19% di 2.065,83 €)

 

IMPRESE

In alternativa per i titolari di reddito d’impresa, “resta ferma la facoltà di applicare le disposizioni di cui all’art. 100, comma 2 lettera H del Testo unico delle imposte sui redditi ”, secondo cui sono deducibili le erogazioni liberali in denaro fino ad un importo massimo di 2.065,83 euro, mentre le donazioni superiori ai 2.065,83 euro possono essere dedotte nel limite del 2% del reddito di impresa dichiarato.

Esempio Persona Fisica:

Un privato che ha reddito imponibile di 20.000 Euro e che effettua una donazione di 2.000 Euro ad una ONLUS può alternativamente:
detrarre dall’Irpef il 19% dell’importo di 2.000 Euro (interamente detraibile in quanto sotto il limite massimo previsto di 2.065.83 Euro) ottenendo uno sconto fiscale pari a 380 Euro ( pari al 19% di 2000,00 € ); sottrarre dall’imponibile fiscale l’erogazione compatibilmente con i limiti previsti dall’art. 14 della nuova legge (80/2005). In questo caso, l’erogazione liberale in denaro risulterà deducibile nel limite corrispondente al 10% del reddito complessivo, cioè nella misura di 2.000 Euro. Nel caso di un contribuente con un reddito pari a 45.000 Euro che effettua una donazione da 5.000 Euro per valutare quale delle disposizioni conviene di più occorre fare i seguenti calcoli:
detrazione Irpef del 19% sull’importo di 2.065,83 Euro (limite massimo previsto, e quindi non sui 5.000 Euro effettivi di donazione). Il contribuente ottiene uno sconto effettivo pari a 392,51 Euro; il donatore può scontare dall’imponibile un importo massimo di 4.500 (il 10% di 45.000) con un beneficio reale pari a 1.755 Euro (ossia il 39% di 4.500, dove il 39% è l’aliquota marginale applicata ai redditi oltre i 33.500 Euro). Il nuovo sconto risulta decisamente più conveniente di quello previsto dalle vecchie disposizioni. La misura effettiva del beneficio fiscale dipende dall’aliquota marginale del contribuente.

  

 

 

 

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